Art. 6

In vigore dal 11 nov 1953
Le istituzioni, le annessioni e le trasformazioni previste nei precedenti hanno effetto a decorrere dal 1 ottobre 1950. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 10 febbraio 1953 EINAUDI SEGNI - SCELBA - PALLA Visto, il Guardasigilli: AZARA Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1953 Atti del Governo, registro n. 79, foglio n. 78. - PALLA
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