Art. 6
In vigore dal 11 nov 1953
Le istituzioni, le annessioni e le trasformazioni previste nei precedenti hanno effetto a decorrere dal 1 ottobre 1950.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 febbraio 1953
EINAUDI
SEGNI - SCELBA - PALLA
Visto, il Guardasigilli: AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1953
Atti del Governo, registro n. 79, foglio n. 78. - PALLA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-02-10;783#art-6