Art. 1
In vigore dal 11 nov 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione tecnica;
Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;
Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;
Veduto il regio decreto 14 settembre 1941, n. 1059, col quale si modificano i termini in relazione alla data di inizio dell'anno scolastico;
Veduto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1946, n. 528, concernente l'istituzione di scuole ed istituti di istruzione secondaria con insegnamento in lingua tedesca nella provincia di Bolzano;
Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento degli istituti e delle scuole di istruzione tecnica già in atto, con i relativi organici, dal 1 ottobre 1950, per esigenze di servizio;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;
Decreta:
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Sono istituiti:
a) un Istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo statale in Adria;
b) un Istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo statale, con insegnamento in lingua tedesca, in Bolzano;
c) un Istituto tecnico industriale statale per edili in Como;
d) un Istituto tecnico industriale statale per navalmeccanici in La Spezia;
e) un Istituto tecnico industriale statale per edili in Siena;
f) una Scuola tecnica commerciale statale, con insegnamento in lingua tedesca, in Bolzano;
g) una Scuola tecnica commerciale statale, con insegnamento in lingua tedesca, in Merano;
h) una Scuola tecnica commerciale statale in Villafranca Veronese;
i) una Scuola tecnica industriale statale per meccanici, con insegnamento in lingua tedesca, in Bolzano.
Nelle tabelle A (prospetti 1, 2, 3, 4), C (prospetti 1 e 2) annesse al presente decreto, firmate, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, sono indicati, per ciascuno degli istituti e scuole suddetti, i corsi completi, le specializzazioni e i posti di ruolo.
Con successivo decreto saranno approvati gli orari e i programmi per le materie di insegnamento e le esercitazioni pratiche particolari del nuovo indirizzo specializzato per "navalmeccanici" dell'Istituto tecnico industriale di La Spezia, sopra citato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-02-10;783#art-1