Art. 4

In vigore dal 11 nov 1953
L'Istituto industriale specializzato per l'ottica di Milano, ordinato in conformità delle disposizioni contenute nel regio decreto 11 luglio 1941, n. 965, è trasformato in "Istituto tecnico industriale statale per l'ottica e la, meccanica fine", con ordinamento conforme a quello stabilito dalla legge 15 giugno 1931, n. 889. È abrogato, di conseguenza, il regio decreto 11 luglio 1941, n. 965 predetto, fermo restando quanto è stabilito nell'art. 9 del decreto stesso. L'Istituto industriale per l'orologeria e la meccanica fine di Roma, ordinato in conformità delle disposizioni contenute nel decreto del Capo provvisorio dello Stato 1 settembre 1947, n. 1217, è trasformato in "Istituto tecnico industriale statale per l'orologeria e la meccacanica fine" con ordinamento conforme a quello stabilito dalla legge 15 giugno 1931, n. 889. È, di conseguenza, abrogato il decreto del Capo provvisorio dello Stato 1 settembre 1947, n. 1217 predetto, fermo restando quanto è disposto negli (2° e 3° comma,) e 3 del decreto stesso. Nella tabella D annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, sono indicati, per ciascuno degli istituti suddetti, i corsi completi, le specializzazioni ed i posti di ruolo. Con successivo decreto saranno approvati gli orari e i programmi per le materie di insegnamento e le esercitazioni pratiche particolari degli indirizzi specializzati per "l'ottica, l'orologeria e la meccanica fine".
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