Art. 5
In vigore dal 11 nov 1953
Alle istituzioni di cui ai precedenti (lettere b), c) e d) e alle trasformazioni di cui all', si applicano le norme stabilite dagli articoli 7 e 8 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038.
I contributi a carico dello Stato per le scuole di cui ai precedenti (lettere b), c, d) e 4 sono stabiliti nella misura indicata nella tabella E annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-02-10;783#art-5