Art. 5

In vigore dal 1 feb 1953
Nella località in cui non essendo istituito apposito ufficio di dettatura dei telegrammi, il servizio di dettatura di telegrammi in arrivo ed in partenza è assunto dal ricevitore telegrafico, questi ha diritto ad un compenso di lire 12 per ogni telegramma qualunque sia il numero delle parole. Lo stesso compenso spetta all'Amministrazione postale e telegrafica quando detto servizio è disimpegnato dal proprio personale negli uffici principali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-01-28;56#art-5

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