Art. 4

In vigore dal 1 feb 1953
Le tariffe di cui all' sono comprensive della sopratassa per le comunicazioni telefoniche interurbane ed internazionali effettuate dal domicilio degli abbonati, dai posti telefonici pubblici o dagli uffici di accettazione, di cui all'art. 224 del Codice postale e delle telecomunicazioni. Sulle tariffe di cui all' spetta all'Azienda di Stato per i servizi telefonici l'aliquota di lire 4 per le conversazioni fino a 15 chilometri e di lire 5 per tutte le altre conversazioni, pari al 25% della sopratassa di cui al precedente comma. L'Azienda acquisirà il relativo importo al proprio bilancio fermo restando il contributo in ragione del 60% per la costituzione dello speciale fondo istituito dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 134.
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