Art. 3

In vigore dal 1 feb 1953
La tariffa per le conversazioni dai posti telefonici pubblici impegnanti linea-telefonica urbana è di lire 20 per ogni conversazione fino a cinque minuti. Tale tariffa si applica anche agli apparecchi a prepagamento. Per le conversazioni impegnanti anche linee interurbane la tassa di cui al presente articolo è dovuta per ogni unità interurbana di conversazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-01-28;56#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo