Art. 1
In vigore dal 1 feb 1953
IL PRESIDENTE BELLA REPUBBLICA
Visto il Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;
Visto il regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198;
Visto l'art. 46 (quarto comma) delle convenzioni stipulate con le Società concessionarie del servizio telefonico pubblico, approvate con i regi decreti 23 aprile 1925, nn. 505, 506, 507, 508 e 509;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 settembre 1948, n. 1153;
Visto il provvedimento n. 347, in data 14 gennaio 1953, del Comitato interministeriale dei prezzi;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
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Le tariffe per le conversazioni telefoniche che si svolgono su linee interurbane, sono stabilite, per ogni conversazione di tre minuti primi, nella seguente misura:
sulle linee di lunghezza totale fino a 15 Km. L. 36 oltre 15 km. fino a 25 km.................... " 48 " 25 " " 50 ".................... " 84 " 50 " " 100 ".................... " 136 " 100 " " 200 ".................... " 224 " 200 " " 400 ".................... " 280 " 400 " " 600 ".................... " 340 " 600 " " 800 ".................... " 396 " 800 " " 1000 ".................... " 472 " 1000 ".................................. " 536
Storico versioni
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