Art. 6
In vigore dal 25 ott 1953
Le istituzioni, modificazioni e soppressioni previste nei precedenti hanno effetto a decorrere dal 1 ottobre 1949.
Alla spesa derivante dall'applicazione del presente decreto sarà fatto fronte con i normali stanziamenti d$ bilancio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 13 gennaio 1953
EINAUDI
SEGNI - SCELBA - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1953
Atti del Governo, registro n. 79, foglio n. 76. - PALLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-01-13;730#art-6