Art. 6

Art. 6

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In vigore dal 25 ott 1953
Le istituzioni, modificazioni e soppressioni previste nei precedenti hanno effetto a decorrere dal 1 ottobre 1949. Alla spesa derivante dall'applicazione del presente decreto sarà fatto fronte con i normali stanziamenti d$ bilancio. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 13 gennaio 1953 EINAUDI SEGNI - SCELBA - PELLA Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1953 Atti del Governo, registro n. 79, foglio n. 76. - PALLA
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