Art. 1

In vigore dal 25 ott 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889; Visto il regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175; Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383; Visto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038; Visto il regio decreto 14 settembre 1941, n. 1059; Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento degli istituti e delle scuole d'istruzione tecnica già in atto, con i relativi organici, dal 1 ottobre 1949, per esigenze di servizio; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro; Decreta: . Sono istituti: a) un Istituto tecnico commerciale a indirizzo mercantile statale in Napoli; b) un Istituto tecnico industriale statale con indirizzi specializzati per le arti grafiche e fotografiche in Torino; c) un Istituto tecnico industriale statale con indirizzo specializzato per tessili in Varese. Nelle tabelle A e C (prospetto n. 1) annesse al presente decreto, firmate, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, sono indicati, per ciascuno degli Istituti suddetti, i corsi completi, le specializzazioni e i posti di ruolo. Con successivo decreto saranno approvati gli orari e i programmi per le materie di insegnamento e le esercitazioni pratiche particolari dei nuovi indirizzi specializzati per "arti grafiche" e per "arti fotografiche" dell'Istituto tecnico industriale di Torino sopracitato.
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