Art. 1
In vigore dal 25 ott 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889;
Visto il regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175;
Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Visto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038;
Visto il regio decreto 14 settembre 1941, n. 1059;
Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento degli istituti e delle scuole d'istruzione tecnica già in atto, con i relativi organici, dal 1 ottobre 1949, per esigenze di servizio;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;
Decreta:
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Sono istituti:
a) un Istituto tecnico commerciale a indirizzo mercantile statale in Napoli;
b) un Istituto tecnico industriale statale con indirizzi specializzati per le arti grafiche e fotografiche in Torino;
c) un Istituto tecnico industriale statale con indirizzo specializzato per tessili in Varese.
Nelle tabelle A e C (prospetto n. 1) annesse al presente decreto, firmate, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, sono indicati, per ciascuno degli Istituti suddetti, i corsi completi, le specializzazioni e i posti di ruolo.
Con successivo decreto saranno approvati gli orari e i programmi per le materie di insegnamento e le esercitazioni pratiche particolari dei nuovi indirizzi specializzati per "arti grafiche" e per "arti fotografiche" dell'Istituto tecnico industriale di Torino sopracitato.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-01-13;730#art-1