Art. 4
In vigore dal 25 ott 1953
Sono soppressi:
a) la Scuola tecnica commerciale statale "Minnucci" di Napoli, riordinata con regio decreto 24 agosto 1933, n. 2102;
b) la Scuola tecnica industriale statale di Lecco, istituita con regio decreto 21 giugno 1942, n. 970;
c) la scuola professionale femminile statale di Luino, istituita con decreto Presidenziale 6 novembre 1948, n. 1684;
d) l'indirizzo specializzato per "costruttori aeronautici" presso l'Istituto tecnico industriale statale di Savona; sono di conseguenza soppressi i posti istituiti, per detto indirizzo specializzato, con il regio decreto 12 aprile 1946, n. 627;
e) la Scuola serale di commercio di Savona, istituita con decreto luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 788.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-01-13;730#art-4