Art. 4
In vigore dal 14 giu 1953
Per il periodo di tempo indicato all', le funzioni amministrative e contabili attribuite al Capo di Stato Maggiore dei comandi militari territoriali dal libro 3°, titolo I, capo II, del regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari e le conseguenti responsabilità, sono devolute, presso i Comandi militari territoriali di Roma e di Torino, agli ufficiali superiori comandanti dei rispettivi Quartieri generali.
Per lo stesso periodo di tempo i Quartieri generali dei Comandi militari territoriali di Roma e di Torino sono considerati, per l'amministrazione e la contabilità del Comando territoriale, come distaccamenti dell'Ufficio di amministrazione dei personali militari vari.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 1 dicembre 1952
EINAUDI
DE GASPERI - PACCIARDI -
PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1953
Atti del Governo, registro n. 76, foglio n. 127. - PALLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-01;4563#art-4