Art. 2

In vigore dal 14 giu 1953
Il maresciallo di cui al precedente è sostituito, in caso di impedimento o di temporanea assenza, da altro sottufficiale di sua fiducia, idoneo allo scopo, con l'autorizzazione del comandante della compagnia. L'autorizzazione deve risultare da apposito atto del comandante della compagnia.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-01;4563#art-2

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