Art. 3
In vigore dal 14 giu 1953
Il comandante della compagnia vigila sulla conservazione di tutto il materiale in consegna alla compagnia e adotta tempestivamente, di propria iniziativa o sui segnalazione del maresciallo, i provvedimenti di cui agli articoli 320 e 321 del regolamento sull'amministrazione la contabilità di corpi, istituti e stabilimenti militari, nei casi di perdita, avaria o danneggiamento determinati da sottufficiali e militari di truppa ai materiali loro distribuiti per uso personale o di uso collettivo.
Il comandante della compagnia risponde in proprio per i materiali di cui al comma precedente in caso di perdita o di danno determinati da sua azione od omissione.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-01;4563#art-3