Art. 1

In vigore dal 14 giu 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni; Visto il regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, Istituti e stabilimenti militari, approvato con regio decreto 10 febbraio 1927, n. 443, e successive modificazioni; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentita la Corte dei conti; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: . Per la durata degli esercizi finanziari 1952-53 e 1953-54, le attribuzioni e le responsabilità di consegnatario relative alla gestione dei materiali, previste per il comandante di compagnia dalle disposizioni del libro 2°, titoli VI, VII e IX del regolamento sull'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con regio decreto 10 febbraio 1927, n. 443, sono assunte, presso le compagnie dei centri addestramento reclute dell'Esercito, dal maresciallo in carriera continuativa che, in base alle tabelle organiche delle compagnie stesse, è addetto ai materiali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-01;4563#art-1

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