Art. 4
In vigore dal 4 feb 1953
Entro un mese dall'invio degli elaborati di cui all', si procederà alla formale consegna dei compendi, mediante verbale da redigersi dall'Ufficio tecnico erariale di Trento, con l'intervento dei delegati dell'intendenza di finanza, della Regione e delle Società concessionarie.
Esemplari del verbale, con i relativi allegati, dovranno essere rimessi, firmati da tutti gli intervenuti, al Ministero delle finanze (Direzione generale demanio), alla Giunta regionale, all'Intendenza di finanza di Trento, alle Società concessionarie. Altra copia sarà trattenuta dall'Ufficio tecnico erariale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Dogliani, addì 15 novembre 1952
EINAUDI
DE GASPERI - SCELBA - VANONI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 72, foglio n. 111. - PALLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-11-15;3599#art-4