Art. 1
In vigore dal 4 feb 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 58 e 95 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze e per il tesoro;
Decreta:
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Le Aziende demaniali di "Levico-Vetriolo" e di e Roncegno" con le connesse attività industriali e commerciali, sono trasferite dal Demanio dello Stato alla Regione, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano con tutti gli oneri e i pesi inerenti e le servitù attive e passive sia apparenti sia non apparenti, dalla data della consegna di cui al successivo .
Dalla stessa data la Regione subentra al Demanio dello Stato nei diritti ed obblighi derivanti dalla concessione dell'esercizio delle suaccennate Aziende.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-11-15;3599#art-1