Art. 2
In vigore dal 4 feb 1953
Su istanza del Presidente della Giunta regionale, vistata dal Commissario del Governo, il Primo Presidente della Corte di appello di Trento autorizzerà con suo decreto i dipendenti uffici ad intavolare il diritto di proprietà, a favore della Regione, sui beni immobili oggetto del trasferimento.
Le operazioni relative alla intavolazione saranno esenti da qualsiasi tributo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-11-15;3599#art-2