Art. 3

In vigore dal 4 feb 1953
Ai fini della consegna dei beni di cui al precedente il Ministero delle finanze trasmetterà al Presidente della Giunta regionale, entro due mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, gli elaborati descrittivi dei beni stessi, nonché copia delle convenzioni riguardanti la concessione in esercizio dei due compendi termali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-11-15;3599#art-3

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