Art. 4
In vigore dal 2 set 1952
Le altre norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige saranno emanate con successivi decreti a termini dell'art. 95 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Dogliani, addì 17 luglio 1952
EINAUDI
DE GASPERI - SPATARO - ZOLI - PELLA - FANFANI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1952
Atti del Governo, registro n. 57, foglio n. 14. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-07-17;1064#art-4