Art. 1
In vigore dal 2 set 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 95 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per il tesoro, per l'agricoltura e foreste;
Decreta:
.
A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore dei presente decreto, le potestà amministrative esercitate in materia di usi civici dal Ministero dell'agricoltura e foreste sono trasferite alle Giunte provinciali di Trento e di Bolzano.
Fino a quando le Province, nell'ambito dei poteri previsti dallo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, non dispongano diversamente con proprie leggi, il commissariato per la liquidazione degli usi civici di Trento continua ad esercitare le funzioni amministrative ad esso attribuite dalle leggi dello Stato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-07-17;1064#art-1