Art. 2
In vigore dal 2 set 1952
Le Giunte provinciali esercitano, a norma dell'articolo 48, n. 5 dello Statuto, le attribuzioni di vigilanza e di tutela già spettanti alle Giunte provinciali amministrative e ai prefetti anche sulle amministrazioni separate dei beni di uso civico frazionali e sulle associazioni agrarie, comunque denominate, contemplate dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-07-17;1064#art-2