Art. 3
In vigore dal 2 set 1952
Il personale in servizio presso il Commissariato degli usi civici che non appartenga all'ordine giudiziario è posto in posizione di comando presso le Amministrazioni provinciali interessate a decorrere dalla data indicata nell', primo comma. Nei riguardi di detto personale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 89 e 90 del decreto 30 giugno 1951, n. 574, intendendosi sostituite alla Regione le Amministrazioni provinciali interessate.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-07-17;1064#art-3