Art. 4
In vigore dal 2 set 1952
Con decreto del Ministro per le finanze, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, sarà fissata, entro in anno dalla entrata in vigore del presente decreto, la data in cui avranno effettuazione le variazioni nelle circoscrizioni territoriali degli Uffici del catasto fondiario, in dipendenza delle modifiche previste nei precedenti articoli.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 luglio 1952
EINAUDI
DE GASPERI - VANONI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1952
Atti del Governo, registro n. 57, foglio n. 9. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-07-11;1063#art-4