Art. 1

In vigore dal 2 set 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l' della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze; Decreta: . Il servizio di conservazione del catasto fondiario dei comuni di Lauregno, Proves, Sua Felice e Senale è trasferito dall'Ufficio del catasto fondiario di Cles (provincia di Trento), all'Ufficio del catasto fondiario di Merano (provincia di Bolzano).
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-07-11;1063#art-1

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