Art. 2

In vigore dal 2 set 1952
Il servizio di conservazione del catasto fondiario dei comuni di Anterivo e Trodena e quello dei comuni di Bronzolo, Cortaccia, Egna, Magrè all'Adige, Montagna, Ora, Salorno, Termeno e Valdagno, sono trasferiti rispettivamente dall'Ufficio dei catasto fondiario di Cavalese e da quello di Mezzolombardo (provincia di Trento), all'Ufficio del catasto fondiario di Bolzano.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-07-11;1063#art-2

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