Art. 3
In vigore dal 2 set 1952
Le circoscrizioni degli Uffici del catasto fondiario nelle province di Trento e di Bolzano, modificate in dipendenza delle disposizioni di cui ai precedenti articoli, risultano nell'annessa tabella che, vistata dal Ministro per le finanze, forma parte integrante del presente decreto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-07-11;1063#art-3