Art. 3

In vigore dal 2 set 1952
Le circoscrizioni degli Uffici del catasto fondiario nelle province di Trento e di Bolzano, modificate in dipendenza delle disposizioni di cui ai precedenti articoli, risultano nell'annessa tabella che, vistata dal Ministro per le finanze, forma parte integrante del presente decreto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-07-11;1063#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 3 Variazioni delle circoscrizioni territoriali degli Uffici del catasto fondiario di Cavalese, Cles, Mezzolombardo (provincia di Trento), Merano e Bolzano (provincia di Bolzano). — Testo vigente | Portale Normativo