Art. 5
AbrogatoIn vigore dal 3 apr 1979
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 16 FEBBARIO 1979, N. 76.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 25 giugno 1952
EINAUDI
DE GASPERI - RUBINACCI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1952 Atti del Governo, registro n. 58, foglio n. 9. - FRASCA
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-06-25;1138#art-5