Art. 4
In vigore dal 3 apr 1979
L'Amministrazione regionale sarà rappresentata negli organi locali degli enti e degli istituti pubblici che esercitano attività previste dall'art. 17, lettera f), dello Statuto nonché negli organi collegiali di amministrazione degli enti e degli istituti pubblici che esplichino la loro attività esclusivamente nell'ambito del territorio della Regione, per le materie previste dall'art. 17, lettera f), dello Statuto.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto saranno attuate le modificazioni necessarie per l'applicazione delle disposizioni, contenute nel precedente comma.
Trascorso detto termine senza che sia fatto luogo a tali adempimenti l'amministrazione regionale provvede alla nomina di un componente dei predetti organi in sua rappresentanza.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-06-25;1138#art-4