Art. 1

In vigore dal 3 apr 1979
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto lo Statuto della Regione siciliana, approvato con decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: . Le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato nelle materie riflettenti i rapporti di lavoro, la previdenza e l'assistenza sociale sono svolte, nel territorio della regione siciliana, dall'amministrazione regionale a norma dell'art. 20, in relazione all'art. 17, lettera f), dello statuto.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-06-25;1138#art-1

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