Art. 3

In vigore dal 3 apr 1979
La vigilanza, e la tutela sugli enti e gli istituti locali, compresi quelli consorziali, i quali svolgono nel territorio della Regione attività nelle materie di cui all'art. 17, lettera f), dello Statuto, sono esercitate dalla Amministrazione regionale. Fino a quando non sarà provveduto con legge dello Stato al riordinamento degli enti pubblici a carattere nazionale o pluriregionale operanti nei settori oggetto del presente decreto restano ferme le attribuzioni degli organi dello Stato. Tuttavia nei confronti degli uffici di detti enti esistenti in Sicilia l'amministrazione regionale svolge le funzioni amministrative di cui all'art. 20, primo comma, seconda parte, dello statuto secondo le direttive del Governo dello Stato.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-06-25;1138#art-3

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