StatutoSez. VIII

Art. 39

In vigore dal 31 ago 1952
Ove particolari condizioni ambientali e di organizzazione lo consiglino, possono essere costituiti dei Gruppi, sempre che abbiano un numero minimo di cinque iscritti. Ogni Gruppo assume la denominazione di: "Associazione nazionale veterani e reduci garibaldini " G. Garibaldi " - Sezione di..... Gruppo di.....", indicando il nome della località o zona ove il Gruppo ha sede.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-03-29;1060#art-s-39

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Art. 39 Riconoscimento giuridico e approvazione dello statuto dell'Associazione nazionale veterani e reduci garibaldini "Giuseppe Garibaldi", con sede in Roma. — Testo vigente | Portale Normativo