StatutoTitolo VI

Art. 44

In vigore dal 31 ago 1952
I Congressi, le assemblee e le riunioni di Consiglio sono valide, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei loro membri, ed in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei partecipanti. Tutte le deliberazioni debbono essere prese a maggioranza dei presenti, salvo sia diversamente previsto dal presente statuto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-03-29;1060#art-s-44

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