Statuto›Titolo VI
Art. 46
In vigore dal 31 ago 1952
Quando gli organi competenti ricevono la richiesta, secondo le disposizioni del presente statuto, di convocazione straordinaria di un congresso o di un'assemblea, tale convocazione deve avvenire quanto prima possibilmente e comunque entro venti giorni dalla ricezione della richiesta; se si tratta della convocazione di un Consiglio direttivo di Sezione entro cinque giorni; regionale o nazionale entro dieci giorni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-03-29;1060#art-s-46