Statuto›Titolo VI
Art. 50
In vigore dal 31 ago 1952
I provvedimenti disciplinari che i Consigli nazionali o regionale o sezionale possono prendere a carico dei singoli iscritti, sentito il Collegio dei "probiviri", possono essere:
a) il richiamo, per lievi mancanze di carattere disciplinare o per incuria nelle mansioni che gli siano state affidate;
b) il biasimo, per mancanze di una certa gravità che abbiano nociuto al buon nome ed al decoro della Associazione o per essere stati più volte richiamati;
c) la sospensione, a tempo determinato o indeterminato, quando la infrazione allo statuto o il danno cagionato all'Associazione sia tale da ritenere utile l'allontanamento del socio da ogni attività associativa;
d) l'espulsione, quando, per gravissimi motivi di carattere morale, il socio si sia reso indegno di appartenere alla Associazione secondo lo spirito degli del presente statuto.
Contro un provvedimento di carattere disciplinare il socio colpito può sempre appellarsi all'organo direttivo superiore a quello che glielo ha notificato, entro trenta giorni dalla notifica.
Sia la notifica che il reclamo devono essere trasmessi per iscritto con lettera raccomandata.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-03-29;1060#art-s-50