Statuto›Sez. VII
Art. 37
In vigore dal 31 ago 1952
Il Consiglio direttivo riconosce e costituisce le Sezioni coordinandone l'attività specialmente ai fini organizzativi; provvede al conseguimento dei fini sociali secondo le direttive degli organi centrali e le deliberazioni del Congresso regionale; demanda al Collegio dei "probiviri" l'esame di provvedimenti disciplinari; controlla circa la regolarità delle iscrizioni dei soci da parte delle Sezioni; espleta le altre mansioni riconosciutegli dal presente statuto.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-03-29;1060#art-s-37