Statuto›Sez. VII
Art. 38
In vigore dal 31 ago 1952
Il Congresso regionale è convocato, in via ordinaria, una volta l'anno; in via straordinaria, ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno od a richiesta di un terzo delle Sezioni che fanno parte della Federazione regionale.
Fanno parte del Congresso regionale un delegato ogni venticinque iscritti, o frazione, di ciascuna Sezione in regola con le quote sociali. Ogni rappresentante pertanto può al massimo ottenere due mandati e non rappresentare pertanto più di cinquanta iscritti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-03-29;1060#art-s-38