Art. 5
In vigore dal 5 feb 1952
Per la riscossione dei tributi afferenti il primo semestre 1952, previsti negli articoli precedenti, è autorizzata l'emissione di ruoli di tre rate, scadenti rispettivamente il 10 febbraio, il 10 aprile e il 10 giugno 1952.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 4 novembre 1951
EINAUDI
DE GASPERI - VANONI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1952
Atti del Governo, registro n. 49, foglio n. 19. - FRASCA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-11-04;1582#art-5