Art. 1
In vigore dal 5 feb 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 21 della legge 11 gennaio 1951, n. 25, che delega l'emanazione delle norme necessarie per la prima applicazione del sistema di riscossione previsto negli articoli 18 e 19 della stessa legge;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze;
Decreta:
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Per il primo semestre dell'anno 1952, le imposte sui redditi dei terreni, sui redditi agrari, sui redditi dei fabbricati, sui redditi di ricchezza mobile delle categorie A, B e C-1, a carico dei contribuenti non tassabili in base a bilancio, sono dovute, sulla metà dei redditi iscritti o iscrivibili a ruolo per l'anno 1951.
L'imposta complementare progressiva sul reddito per il primo semestre dell'anno 1972 è dovuto silla metà dei redditi indicati nel comma precedente, con l'aliquota corrispondente all'intero ammontare dei redditi stessi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-11-04;1582#art-1