Art. 2

In vigore dal 5 feb 1952
Per il primo semestre dell'anno 1952, le società e gli enti tassabili in base a bilancio saranno iscritti provvisoriamente a ruolo per la metà dei redditi risultanti, dai bilanci chiusi nel corso dell'anno 1950. Per l'esercizio finanziario 1952-53, saranno iscritti provvisoriamente a ruolo per l'intero ammontare dei redditi risultanti dai bilanci sopra indicati. La tassazione definitiva di conguaglio sarà eseguita: a) per il primo semestre 1952, sulla metà dei redditi definitivamente accertati in base ai bilanci chiusi nel corso dell'anno 1952; b) per l'esercizio finanziario 1952-53, sull'intero ammontare dei redditi definitivamente accertati in base ai bilanci chiusi nel corso dell'esercizio finanziario suddetto. Per l'esercizio 1953-54, l'iscrizione provvisoria sarà operata sui redditi risultanti dai bilanci chiusi nel corso dell'anno 1951, e la tassazione di conguaglio sui redditi definitivamente accertati in base ai bilanci chiusi nel corso dell'esercizio medesimo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-11-04;1582#art-2

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Art. 2 Disposizioni per la formazione dei ruoli delle imposte dirette per il primo semestre 1952. — Testo vigente | Portale Normativo