Art. 3

In vigore dal 5 feb 1952
Per il primo semestre dell'anno 1952, l'imposta di ricchezza mobile sui redditi della categoria C-2 è dovuta, in via provvisoria, sulla metà dei redditi definitivamente accertati per l'anno 1950. Per l'esercizio finanziario 1952-53 l'imposta predetta è dovuta, in via provvisoria, sull'altra metà dei redditi sopra indicati. La tassazione definitiva di conguaglio dell'importo complessivo dei redditi provvisoriamente iscritti a termini del comma precedente sarà eseguita in base alla dichiarazione dei redditi corrisposti nell'anno solare 1952, da presentarsi à sensi dell', primo comma, del decreto-legge 30 gennaio 1933, n. 18, e delle rettifiche e degli accertamenti eventualmente proposti dall'amministrazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-11-04;1582#art-3

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