Art. 6
In vigore dal 4 nov 1951
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Dogliani, addì 19 novembre 1951
EINAUDI
DE GASPERI - VANONI - FANFANI - CAMPILLI - LA MALFA - CAPPA - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1951
Atti del Governo, registro n. 45, foglio n. 61. - FRASCA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-11-01;1125#art-6