Art. 2
In vigore dal 4 nov 1951
La riduzione di cui al precedente articolo non si applica:
a) per le merci comprese nei capitoli IX (caffè, tè e spezie);
XXII (bevande, liquidi alcoolici, aceti); XXIV (tabacchi); XLI (pellicce e lavori di pellicceria); LXXI (perle fini, pietre preziose e simili, metalli preziosi e lavori di queste materie, gioielleria falsa); XVI (orologeria);
b) per le merci comprese nella tabella allegata firmata dal Ministro per le finanze, per le quali restano invariati i dazi in vigore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-11-01;1125#art-2