Art. 3

In vigore dal 4 nov 1951
È sospesa, per il periodo di cui all' del presente decreto, l'applicazione dei dazi doganali Sui seguenti prodotti: Voce 15 - Volatili domestici macellati; " 16 - Selvaggina morta; " 17 - Conigli morti; " 24-b) - Baccala e simili (haddock e klippfish); " 24-c) - Stoccafisso; " 32 - Uova di volatili.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-11-01;1125#art-3

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