Art. 3
In vigore dal 4 nov 1951
È sospesa, per il periodo di cui all' del presente decreto, l'applicazione dei dazi doganali Sui seguenti prodotti:
Voce 15 - Volatili domestici macellati;
" 16 - Selvaggina morta;
" 17 - Conigli morti;
" 24-b) - Baccala e simili (haddock e klippfish);
" 24-c) - Stoccafisso;
" 32 - Uova di volatili.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-11-01;1125#art-3