Art. 1

In vigore dal 4 nov 1951
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 24 dicembre 1949, n. 993; Vista la tariffa generale dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto Presidenziale 7 luglio 1950, n. 442; Visto il decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453, che detta norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale dei dazi di importazione; Visti i decreti Presidenziali 30 luglio 1950, n. 578; 16 novembre 1950, n. 919; 31 gennaio 1951, n. 23; 2 aprile 1951, n. 225 e 30 giugno 1951, n. 516, che recano delle aggiunte alle dette norme temporanee e modificano temporaneamente il regime doganale di alcuni prodotti; Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295, che ha dato piena ed intera esecuzione agli Accordi tariffari di Annecy; Visto l'art. 87 della Costituzione; Ritenuta la necessità di ridurre ulteriormente, in via temporanea, il livello dei dazi della vigente tariffa doganale e di aggiungere alcune nuove agevolazioni daziarie alle norme temporanee emanate per la prima applicazione della stessa; Sentita la Commissione parlamentare costituita a norma dell' della legge 24 dicembre 1949, n. 993; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per la agricoltura e le foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero, per la marina mercantile e per il bilancio; Decreta: . Dalla data di applicazione del presente decreto fino al 31 marzo 1952 i dazi doganali attualmente in vigore sono ridotti del dieci per cento. Nella applicazione dei dazi come sopra ridotti si trascurano le frazioni non superiori a 50 centesimi e si calcolano per un intero quelle superiori a detto limite.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-11-01;1125#art-1

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