Titolo II

Art. 59

In vigore dal 1 lug 1952
Lo studente non può essere ammesso agli esami di "chimica organica", "chimica farmaceutica e tossicologica a, "chimica biologica" se non ha prima superato gli esami di "chimica generale ed inorganica" e non può essere ammesso agli esami di "chimica farmaceutica e tossicologica" e di "chimica biologica" se non ha prima superato gli esami di "chimica organica". Gli esami di "chimica farmaceutica e tossicologica" e gli esami di "esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica" vanno sostenuti distintamente ciascuno per ogni singolo corso annuale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-10-27;1827#art-59

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo