Titolo II
Art. 64
In vigore dal 1 lug 1952
Gli insegnamenti di patologia speciale e clinica medica, di patologia speciale e clinica chirurgica, di zootecnica e di ispezione degli alimenti di origine animale devono essere completati da un tirocinio pratico complessivo e continuativo di almeno sei mesi presso gli Istituti delle Facoltà di medicina veterinaria, presso le Stazioni sperimentali zooprofilattiche dipendenti dal Ministero dell'interno, presso Istituti zootecnici dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e foreste o da Amministrazioni provinciali o presso macelli riconosciuti dalle Facoltà di medicina veterinaria.
Il tirocinio deve essere iniziato dopo la chiusura dei corsi d'insegnamento del quarto anno e compiuto primo che i giovani si presentino a sostenere l'esame di abilitazione all'esercizio professionale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e del decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 ottobre 1951
EINAUDI
SEGNI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1952
Atti del Governo, registro n. 54, foglio n. 19. - FRASCA
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-10-27;1827#art-64