Titolo II
Art. 63
In vigore dal 1 lug 1952
a) Due insegnamenti complementari a corso semestrale valgono per un insegnamento complementare a corso annuale.
b) Per ottenere l'iscrizione al secondo biennio lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali del primo biennio ed almeno in tre da lui scelti tra i complementari.
c) Per l'"anatomia degli animali domestici con embriologia e istologia" (corso biennale) si deve superare alla fine del primo anno, un colloquio vertente su argomenti di osteologia, arteologia, ed istologia, ed alla fine del secondo anno, un esame comprendente una prova teorica, una prova pratica sul cadavere ed una al microscopio con votazione unica.
d) Per la "patologia generale ed anatomia patologica" (corso biennale) si deve superare alla fine del secondo anno un colloquio vertente sulla patologia generale, e alla fine del terzo anno, un esame unico di "patologia generale ed anatomia patologica".
c) L'esame di "patologia generale ed anatomia patologica" deve precedere quelli di "patologia speciale medica", di "patologia speciale chirurgica", di "malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria" e di "ispezione degli alimenti di origine animale".
f) L'esame di zoologia generale deve precedere quello di zootecnica speciale.
g) Gli insegnamenti di patologia, speciale e clinica medica e di patologia speciale e clinica chirurgica comportano un esame teorico ed una prova pratica.
h) L'esame di patologia speciale chirurgica e quello di patologia speciale medica devono precedere le rispettive prove pratiche di clinica chirurgica e di clinica medica.
i) Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami negli insegnamenti fondamentali del secondo biennio ed almeno in tre insegnamenti da lui scelti tra i complementari.
l) l'esame di laurea consiste nella discussione orale di una dissertazione scritta e di tre tesine orali.
m) Una delle tesine deve essere scelta nelle discipline biologiche, una nelle discipline di applicazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-10-27;1827#art-63