Titolo II
Art. 59
59 / 64In vigore dal 1 lug 1952
Lo studente non può essere ammesso agli esami di "chimica organica", "chimica farmaceutica e tossicologica a, "chimica biologica" se non ha prima superato gli esami di "chimica generale ed inorganica" e non può essere ammesso agli esami di "chimica farmaceutica e tossicologica" e di "chimica biologica" se non ha prima superato gli esami di "chimica organica". Gli esami di "chimica farmaceutica e tossicologica" e gli esami di "esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica" vanno sostenuti distintamente ciascuno per ogni singolo corso annuale.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-10-27;1827#art-59